Transeat nomina ne memoria deficiat
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Infine, è possibile destinare dei beni o denaro ad AAECV APS tramite lasciti testamentari e assicurazioni sulla vita.

Per maggiori informazioni leggi le FAQ qui sotto
(fonte: Consiglio Nazionale del Notariato)

Che cos'è un TESTAMENTO?

Il testamento è un atto con il quale si dispone del proprio patrimonio, in tutto o in parte, per il tempo in cui si sarà cessato di vivere.

Perché fare un testamento?

Perché è un atto che ti permette di disporre dei tuoi beni a favore delle persone a te più care e secondo i principi e i valori da te condivisi.
In assenza di testamento, il tuo patrimonio potrebbe essere diviso tra parenti fino al sesto grado o, in loro assenza, attribuito direttamente allo Stato.

Quale forma deve avere il testamento e come conservarlo?

Il testamento può essere pubblico, essere cioè redatto da un notaio alla presenza di due testimoni (né parenti, né beneficiari del testamento), oppure olografo, essere cioè redatto, datato e sottoscritto (con nome e cognome) interamente dal disponente di proprio pugno su un semplice foglio di carta (occorre in tal caso prestare attenzione al rispetto della forma, perché in assenza di uno di questi requisiti il testamento è nullo).
Mentre nel caso di testamento per atto di notaio vi è una maggiore certezza del rispetto delle volontà del disponente, nel caso del testamento olografo bisogna considerare il rischio che lo stesso vada, anche solo accidentalmente, perduto o venga distrutto o sottratto. Per evitare che questo accada, è possibile depositare l’originale del testamento presso un notaio, conservandone una copia. Può essere opportuno avvertire una persona di fiducia dell’avvenuta redazione del testamento e del suo avvenuto deposito, ed eventualmente consegnare alla medesima persona un secondo originale del documento.

Il testamento mi vincola per sempre?

La disposizione testamentaria, qualunque forma essa assuma, è in ogni momento revocabile. È dunque possibile modificare il contenuto del testamento e disporre nuovamente dei propri beni a favore di terzi, qualora si cambi, per qualsiasi ragione, idea. In caso di testamento olografo, ogni successiva aggiunta o variazione deve essere scritta, datata e sottoscritta dal disponente di proprio pugno.
È possibile apportare modifiche anche scrivendo in calce al documento già redatto: è però necessario apporre la data delle modifiche e sottoscrivere nuovamente.

Quali beni posso decidere di lasciare ad AAECV?

È possibile lasciare a AAECV APS beni di qualsiasi natura, immobili (case, terreni e porzioni delle stesse) o mobili (oggetti determinati, titoli, valori, liquidità, crediti), identificandoli con precisione nel testamento. In caso di beni diversi dal denaro attribuiti per testamento, AAECV APS provvederà di norma a disporne la vendita per destinare il ricavato a sostegno della propria attività umanitaria. Solo in casi eccezionali, che saranno valutati di volta in volta, AAECV APS potrà decidere di utilizzare tali beni per lo svolgimento della propria attività istituzionale. Una disposizione testamentaria che vincolasse a priori un bene a un utilizzo specifico rischierebbe di impedire la destinazione da parte di AAECV APS alle proprie attività umanitarie.

Che qualifica può assumere AAECV nel testamento?

AAECV APS può essere designata “erede“, se la disposizione testamentaria riguarda l’universalità dei beni posseduti [o di una quota degli stessi] – Es. “nomino AAECV APS erede di tutti [o la metà, un quarto etc.] dei miei beni etc.; oppure “legataria“, se la disposizione riguarda uno o più beni specifici e identificati in modo preciso – Es. “lego ad AAECV APS il mio appartamento in via…” o “il saldo del mio conto corrente nr…” ecc.).
Nel caso di designazione di AAECV APS come erede, l’accettazione dell’eredità dovrà necessariamente avvenire con beneficio d’inventario: questo significa che, con l’apertura della successione, dovrà procedersi alla ricostruzione dell’asse ereditario, determinando attività e passività riconducibili al testatore, al fine di tutelare il patrimonio dell’associazione dalle passività che risultassero eventualmente eccedere le attività.

Che cosa devo indicare nel testamento per individuare AAECV?

AAECV APS può essere designata “erede“, se la disposizione testamentaria riguarda l’universalità dei beni posseduti [o di una quota degli stessi] – Es. “nomino AAECV APS (c.f. 960 698 801 83) erede di tutti [o la metà, un quarto etc.] dei miei beni etc.; oppure “legataria“, se la disposizione riguarda uno o più beni specifici e identificati in modo preciso – Es. “lego ad AAECV APS (c.f. 960 698 801 83) il mio appartamento in via…” o “il saldo del mio conto corrente nr…” ecc.).
Nel caso di designazione di AAECV APS come erede, l’accettazione dell’eredità dovrà necessariamente avvenire con beneficio d’inventario: questo significa che, con l’apertura della successione, dovrà procedersi alla ricostruzione dell’asse ereditario, determinando attività e passività riconducibili al testatore, al fine di tutelare il patrimonio dell’associazione dalle passività che risultassero eventualmente eccedere le attività.

Posso disporre liberamente e interamente dei miei beni a favore di AAECV?

Se in generale vi è libertà di decidere a chi e che cosa lasciare per testamento, alcune norme – Artt. 536 e seguenti del Codice Civile – riservano però obbligatoriamente una quota dell’eredità o degli altri diritti di successione ad alcuni soggetti. Sono i cosiddetti legittimari, che includono non solo gli eventuali coniuge o soggetto unito civilmente e figli, ma anche i genitori se in vita, qualora non ci siano figli. In questi casi, e solo in questi e non anche per altri gradi di parentela, le disposizioni a favore di AAECV APS dovranno tenere conto della quota loro riservata per legge. Se il testamento non dovesse invece prevedere alcunché a riguardo o contenesse disposizioni in pregiudizio delle quote riservate per legge a tali soggetti, la Legge si applicherebbe comunque e solo la parte residua dei beni verrebbe assegnata secondo la volontà manifestata nel testamento. Poiché la determinazione delle quote spettanti ai diversi legittimari, da soli e in concorso tra di loro, è piuttosto complicata e presenta numerose combinazioni possibili, è consigliabile rivolgersi a un notaio o a un legale di propria fiducia o a AAECV APS, per avere maggiori informazioni sulla situazione specifica del testatore.
Un testamento che determinasse la lesione dei diritti riservati ai legittimari sarebbe valido, ma potrebbe essere impugnato e reso parzialmente inefficace: è opportuno quindi evitare che ciò avvenga.

Vi sono altre possibilità di effettuare un lascito a favore di AAECV?

In alternativa (o in aggiunta) al testamento è possibile nominare AAECV APS come beneficiaria di una assicurazione sulla vita. L’importo liquidato dalla compagnia alla morte del titolare non farà parte del patrimonio ereditario e non verrà calcolato né per determinare l’eventuale lesione alla quota di legittima né per determinare la quota spettante agli eredi. L’indicazione di AAECV APS come beneficiaria della assicurazione sulla vita può essere effettuata all’atto della stipula della polizza, oppure con una successiva annotazione sulla polizza o una indicazione nel testamento. Analogamente alla disposizione testamentaria, è possibile in ogni momento modificare la designazione di AAECV APS come beneficiaria con una successiva annotazione sulla polizza o nel testamento.

Le disposizioni a carattere morale o religioso e il C.D. testamento biologico

Accade di frequente che, all’interno del testamento, si rinvengano considerazioni a carattere religioso, morale o filosofico, o, più spesso ancora, indicazioni sulla forma che si vorrebbe assumesse la cerimonia funebre (religiosa o laica, la cremazione con oneri connessi a carico di soggetti determinati). È opportuno che tali considerazioni e indicazioni siano espresse in un documento diverso dal testamento, non solo per non generare confusione, ma soprattutto perché vi è il rischio che si venga a conoscenza di tali disposizioni solo a seguito della pubblicazione del testamento, spesso troppo tardi quindi perché si possa dare esecuzione alla volontà del disponente.
Inoltre, dal 31 gennaio 2018 è in vigore la legge n. 219/2017 sul testamento biologico, che ha introdotto la disciplina delle DAT, disposizioni anticipate di trattamento, con le quali le persone possono dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare nei casi in cui si trovassero in condizioni di incapacità. Le DAT possono essere redatte per atto pubblico notarile o per scrittura privata autenticata dal notaio o per scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente, così come previsto dalla legge n. 219/2017 e atti successivi. In caso si desideri ricorrere alle DAT, suggeriamo quindi di consultare un notaio, l’Ufficio dello Stato Civile del proprio Comune di residenza o le direzioni amministrative delle strutture sanitarie.

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